Page 30 - Narrare i diritti
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ART. 31










                 Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e






                 al  tempo  libero,  a  dedicarsi  al  gioco  e  ad  attività




                 ricreative  proprie  della  sua  età  e  a  partecipare



                 liberamente alla vita culturale ed artistica.












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