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Articoli pubblicati nel blog  VOCIDALBRANCO.IT  - Anno 2011

            sua unicità, non solo di scuola tecnica, ma di centro per sperimentare nuovi progetti che
            possano avvicinare le future generazioni con la realtà scolastica in un periodo molto
            importante per la scuola italiana.
            Mi sembra anche che questa possa essere un’occasione, partecipando a questa e ad altre
            attività promosse dalle scuole e dai giovani, per aiutare le scuole, per supporle e per
            valorizzarne lo sforzo, sincero e appassionato.
            Invitandovi a partecipare numerosi, assieme a noi del voci dal Branco, che saremo in
            prima fila nel seguire l’avvenimento, auguriamo a tutti coloro che collaborano a questo
            progetto: la prof Valeria Cesanelli, il registra Adrian James e soprattutto i ragazzi, un
            grandissimo in bocca al lupo da parte di tutti noi.



            Il quarto quesito del Referendum: il legittimo impedimento.


            1 giugno 2011 - Varie.


            Ecco, dopo che i miei esimi colleghi hanno trattato i primi tre quesiti referendari,
            vediamo di spendere due parole anche sull’ultimo, anch’esso oggetto di accesi dibattiti,
            riguardante il famigerato ‘legittimo impedimento’. Sicuramente avrete sentito nominare
            questa espressione, probabilmente vi sarete pure fatti un’idea sul suo significato. Ma di
            che cosa si tratta esattamente? Innanzitutto questa legge non tratta nulla di nuovo: già il
            codice penale prevede che ogni cittadino ha il diritto a far spostare un’udienza di un
            processo che lo riguarda, se ha un impedimento «effettivo e assoluto».
            Caso tipico, una malattia. Nel caso di un imputato che sia Presidente del Consiglio o
            Ministro, però, è intervenuta una legge che ha esteso notevolmente i casi in cui egli possa
            chiedere di non presenziare, aumentando il rischio di far cadere il reato in prescrizione.
            Nei casi, dice la legge, «di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste
            per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché
            di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo». È proprio sulle
            “attività coessenziali alle funzioni di governo” che si sono scatenate le critiche. Un
            summit politico internazionale? Una sagra di paese? La presentazione di un libro? Non
            c’è differenza. E per di più la validità dell’impedimento è soggettiva, cioè è a discrezione
            del Premier o tutt’al più del Parlamento, ma non della Magistratura, come sempre accade
            in questi casi.
            In tanti hanno così avuto l’impressione che questa legge non rispettasse il principio
            cardine de «la legge è uguale per tutti», sancito nell’articolo 3 della nostra Costituzione:
            «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
            distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
            personali e sociali». Il 13 gennaio è toccato così alla Corte Costituzionale sentenziare se il
            provvedimento si atteneva o meno alla Costituzione. La risposta? «Ni». La legge non è
            stata bocciata, anche se le è stata imposta una sostanziale – e sensata – modifica: sarà
            l’autorità giudiziaria, dunque il magistrato, a decidere se accettare o meno la richiesta di




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