Page 5 - Narrare i diritti
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Art. 7















          Il  fanciullo  è  registrato  immediatamente  al


          momento della sua nascita e da allora ha diritto





          a  un  nome,  ad  acquisire  una  cittadinanza  e,


          nella  misura  del  possibile,  a  conoscere  i  suoi


          genitori e a essere allevato da essi. (...)






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