Page 17 - Narrare i diritti
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ART. 29










          Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve


           favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo



          sviluppo  delle  sue  facoltà  e  delle  sue  attitudini


          mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (...)

















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